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Se le grandi aziende e gli enti pubblici conoscono bene il Servizio sostitutivo di mensa tramite buono pasto, non tutte le medie e piccole imprese sanno che anche con pochi dipendenti si può usufruire di un servizio dai molteplici vantaggi.
Normativa
La normativa in vigore, infatti, è applicabile a ogni tipo di impresa, rendendo il servizio ticket sempre conveniente.
Una serie di modifiche legislative hanno, negli anni, introdotto nuovi elementi che specificando e modificando le regole di utilizzo ne hanno esteso l’uso.
Vantaggi per l’azienda e per il dipendente
I buoni pasto sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a €5.29 per i buoni pasto cartacei e fino a €7.00 per i ticket elettronici. Ciò vuol dire che un potere d’acquisto fino a quella soglia di valore è detassato in busta paga e non prevede trattenute. In caso di buono pasto dal valore superiore, la tassazione è prevista solo per la differenza.
La normativa sui buoni pasto permette di erogarli a tutti i lavoratori, dai dipendenti full time e part time ai collaboratori, dirigenti, soci d’azienda. Diventa parte della retribuzione e leva per la selezione del personale.
I buoni pasto sono deducibili al 100%. L’azienda che decide di riconoscere questo servizio al suo personale recupera completamente il costo sostenuto. La deduzione non dipende dal valore di buono pasto riconosciuto.
L’unico onere previsto sul servizio è l’IVA agevolata al 4%, interamente detraibile.
Quanto si risparmia con i buoni pasto?
Ecco un esempio concreto di risparmio per un’azienda con 10 dipendenti, ai quali vengono erogati buoni pasto da €5.29
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Ditte individuali e liberi professionisti
Il servizio buono pasto non è un’esclusività delle aziende e i loro dipendenti. Anche altre tipologie di società possono acquistare ticket restaurant. Cambia però l’IVA da applicare, che passa dal 4% al 10% e le modalità di deduzione della fattura.
Per i liberi professionisti la detrazione prevista è del 75%. Non si può superare l’importo massimo del 2% del fatturato annuo. In questo caso non è previsto il limite di €5.29. Il professionista potrà acquistare buoni pasto del valore o dei valori preferiti.
Riferimenti: DL 112/2008, art. 83, comma 28 bis, per IVA al 4%. Legge per la deducibilità: Circolare Ministeriale 6/E del 3/3/2009. Per elettronico: l. 133/2008, che modifica l’art. 19 bis 1 del DPR 633/72 dal 1/9/2008.
A fronte di un servizio simile, cambia la modalità di deduzione e i vantaggi connessi alla destinazione dei ticket. Chi utilizza i buoni pasto potrà trascorrere la sua pausa pranzo in un esercizio convenzionato e spendere l’importo indicato.
Regole di utilizzo del buono pasto
Il titolare del buono pasto deve conoscere alcune caratteritiche del servizio:
- I ticket consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa dell’importo pari al valore facciale del buono pasto
- i buoni costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione
- sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto
- i buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili convertibili in denaro;
- Sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale. Non è previsto il resto
- Possono essere usati fino a 8 buoni contemporaneamente
- Vanno utilizzati entro e non oltre la data di validità indicata sul buono. Non sono previste proroghe.
Tutta la normativa utile ad approfondire il tema è a disposizione sul sito ANSEB (Associazione Nazionale delle Società Emettitrici dei Buoni pasto).
Normativa Civilistica
Normativa Fiscale
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